Prestito temporaneo per mostre (art. 48)

Il prestito di beni culturali, pubblici o privati, per mostre ed esposizioni deve essere autorizzato dal Ministero (Codice, art. 48).
Le procedure differiscono a seconda che le mostre si tengano nell’ambito del territorio nazionale oppure all’estero. In entrambi i casi - per mostre promosse dal Ministero oppure, con la partecipazione statale, da enti ed istituti pubblici - l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

Procedura per il prestito in ambito nazionale
L’organizzatore della mostra inoltra, in tempo utile, la richiesta di prestito alla Soprintendenza indicando anche il valore complessivo per cui intende assicurare i beni.
La Soprintendenza esprime un parere sull’ammissibilità del prestito e trasmette -almeno quattro mesi prima della data della mostra, se il prestito riguarda beni statali-alla Direzione Generale per l'Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per via informatica, una scheda tecnica in cui vengono segnalati i dati identificativi del bene, la sua condizione giuridica, lo stato di conservazione e le condizioni climatiche ideali, la valutazione ai fini assicurativi e la documentazione fotografica.
La Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio autorizza o meno il prestito e si pronuncia sulla congruità del valore assicurativo indicato dal richiedente. L’autorizzazione viene concessa a condizione che la movimentazione delle opere non comporti alcun rischio di danno e che, per i beni statali, venga assicurata la pubblica fruizione.

Responsabile Ufficio Mostre e Prestiti Opere d'Arte
Dott.ssa Maria Paola Dettori
tel. 0792067407, mariapaola.dettori@cultura.gov.it

Per il prestito all’estero
In questo caso il rilevante interesse culturale della manifestazione è la condizione necessaria per l’autorizzazione dell’uscita temporanea dall’Italia dei beni culturali, assieme alla garanzia della loro integrità e sicurezza (Codice, art. 66). Il Ministero può, a richiesta dell’interessato, dichiarare il rilevante interesse scientifico o culturale della manifestazione, anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa (legge 512/1982).
L’organizzatore della mostra ha l’obbligo di denunciare all’Ufficio Esportazione i beni che intende esportare, indicando per ciascuno di essi il valore venale e il responsabile della custodia all’estero, al fine di ottenere il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea (Codice, art. 71)
L’Ufficio Esportazione valuta la congruità del valore complessivo indicato dall’organizzatore e rilascia o nega, con parere motivato, l’attestato di circolazione temporanea avviando contestualmente, in quest’ultimo caso, il procedimento di dichiarazione d’interesse culturale. Il termine per il rientro dei beni oggetto del prestito non può mai essere superiore a 18 mesi.
Nel caso i beni non appartengano allo Stato o ad enti pubblici, l’organizzatore garantisce l’uscita temporanea dei beni culturali tramite versamento di una cauzione, anche in forma di polizza fideiussoria, per un importo pari o superiore del dieci per cento al valore del bene. Qualora i beni non rientrino entro il termine stabilito la cauzione viene incamerata dal Ministero.
L’Ufficio Esportazione della Soprintendenza ha competenza solamente per le opere d’arte contemporanea, ossia quelle di autore vivente oppure eseguite da meno di 70 anni. Per l’esportazione di tutti gli altri beni culturali è necessario rivolgersi invece all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza di Cagliari.
 
Ufficio Esportazione Arte Contemporanea
Piazza Sant'Agostino, 2 - 07100 – Sassari

Responsabile:
Dott.ssa Maria Paola Dettori
tel. 079 2067407
sabap-ss.esportazione@cultura.gov.it

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